Art. 3.
(Istituzioni scolastiche e iniziative a favore dei lavoratori italiani e dei loro congiunti).

      1. Il Governo ha facoltà di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole e altre istituzioni educative. L'azione del Governo nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative è esercitata mediante l'Agenzia.
      2. L'Agenzia definisce le linee guida per le iniziative scolastiche e per le attività di integrazione scolastica a favore dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché per le attività di promozione rivolte a italiani e stranieri, di cui all'articolo 7. Essa opera con i seguenti obiettivi:

          a) diffondere l'uso della lingua e la conoscenza della cultura italiane;

          b) realizzare, anche con Paesi terzi, le iniziative necessarie all'attuazione dei programmi europei sulla conoscenza delle lingue e sulla formazione interculturale;

          c) contribuire alla formazione plurilinguistica delle comunità italiane all'estero;

 

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          d) favorire l'integrazione nelle strutture scolastiche e formative del Paese ospitante;

          e) verificare la dislocazione delle scuole e delle altre istituzioni educative in relazione agli indirizzi della politica estera con particolare riferimento all'Unione europea, ai Paesi con una forte presenza di comunità di origine italiana, e nelle aree di maggiore rilevanza politico-economica;

          f) garantire il sostegno statale alle scuole e alle altre istituzioni educative mediante la fissazione di criteri e di parametri oggettivi e trasparenti per l'assegnazione delle risorse.

      3. Nell'elaborazione e nella realizzazione di progetti formativi interculturali, è possibile adottare forme di flessibilità che tengano conto dell'autonomia scolastica e delle specificità dei contesti di intervento.